StreetMonitor è il nuovo servizio di 3P LAB che consente al soggetto responsabile della manutenzione delle strade (nel caso di strade comunali il Sindaco e il Responsabile dell’ufficio tecnico) di attivare un sistema strutturato per prevenire possibili incidenti dovuti alla cattiva manutenzione della viabilità cittadina. In assenza di un sistema organizzato di monitoraggio potrebbe  essere ravvisabile a carico del responsabile un preciso profilo di colpa (“omicidio stradale”), denunciato da una gestione meramente passiva ed attendista dell’ufficio ricoperto.

Come è noto, già l’art. 14 del D.Lgs. n. 285/1992, (“Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade”) pone a carico degli enti proprietari, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, il compito di provvedere:

  1. Alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
  2. al controllo tecnico della efficienza delle strade e relative pertinenze;
  3. alla apposizione e manutenzione della segnaletica

La violazione di tali obblighi, oltre a comportare sul piano civilistico, la responsabilità dell’ente ex art. 2051 c.c., con le inevitabili conseguenze di natura risarcitoria, determina anche, a carico del soggetto responsabile (nel caso di strade comunali il Sindaco e il Responsabile dell’ufficio tecnico), una precisa responsabilità penale ai sensi degli artt. 589 bis, c.p.c, ai sensi del quale “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni”.

Ciò è stato ben chiarito dal Ministero dell’Interno la Circolare protocollo n. 300/A/2251/16/124/68 del 25 marzo inviata a Prefetture, Questure e Polizia stradale,

In tale Circolare, emanata a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 41/2016, che ha introdotto nel nostro ordinamento la nuova fattispecie di reato di omicidio stradale (artt. 589 bis c.p.), il Ministero dell’Interno ha espressamente chiarito che: “il reato ricorre in tutti i casi di omicidio che si sono consumati sulle strade, come definite dall’articolo 2, comma 1, C.d.S., anche se il responsabile non è un conducente di veicolo. Infatti, le norme del Codice della Strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale relativa alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli”, con evidente riferimento proprio al disposto dell’art. 14 del D.Lgs. n. 285/1992

Secondo la Corte di Cassazione, infatti,: Il sindaco e il responsabile dell’ufficio tecnico del comune assumono la posizione di garanzia che impone agli organi dell’amministrazione comunale, rappresentativi o tecnici che siano, di vigilare, nell’ambito delle rispettive competenze, per evitare ai cittadini situazioni di pericolo derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade comunali”. (Cass. Pen., sez IV, sent. n. 11735/2011, e  Cass. Pen., sez IV, sent. n. 23152/2012, e da ultimo Cass. Pen., sez. IV, sent. 17010/2016)

La Corte ha inoltre chiarito che: le funzioni affidategli e la posizione di garanzia che ne derivano, devono indurre il soggetto responsabile non ad attendere passivamente la segnalazione di terzi, ma ad attivarsi in maniera autonoma per prevenire ogni possibile incidente. In caso contrario, infatti, è ravvisabile a carico dello allo stesso un preciso profilo di colpa, poiché ciò denuncia una gestione meramente passiva ed attendista dell’ufficio ricoperto, laddove una corretta e dinamica interpretazione delle funzioni avrebbe dovuto indurlo ad attivarsi, a prescindere dalle segnalazioni di terzi, per organizzare uno specifico servizio di controllo del territorio al fine di verificare e prevenire eventuali situazioni di pericolo. (Cass. Civ., sez IV, sent. n. 27035/2011).

Il servizio StreetMonitor è disponibile sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) al costo di € 1.500,00/anno oltre IVA. 

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